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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.50. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2023  [ apri ]
4.50.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 117 è sostituito dal seguente:

   «117. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 116, è versato, nella misura del 40 per cento, entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento dell'acconto del 40 per cento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento dell'acconto del 40 per cento entro il 30 giugno 2023. Per tutti i soggetti il saldo dovrà essere versato entro il 30 novembre 2023».

ident. 4.48.4.49.