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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.24. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2023  [ apri ]
4.24.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per l'anno 2023, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2022 entro il 30 giugno 2023, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2023, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previste in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.

ident. 4.22.4.25.4.26.4.27.