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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.14. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2023  [ apri ]
4.14.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Gli enti destinatari del contributo del cinque per mille possono conoscere il nominativo del contribuente se lo stesso contribuente ne concede autorizzazione in sede di dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle entrate comunica all'ente destinatario solo i nomi dei contribuenti che hanno concesso l'autorizzazione. L'autorizzazione può essere concessa dal contribuente in apposito spazio nella pagina del cinque per mille del modello per le dichiarazioni dei redditi predisposto dalla Agenzie delle entrate, a partire dall'anno 2024».