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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.021. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2023  [ apri ]
4.021.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di regimi fiscali agevolati)

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

   «3-bis.1. Qualora i lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applichino il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono usufruire del regime speciale per lavoratori impatriati di cui al presente articolo in caso di rinuncia del predetto regime forfetario. In tal caso, e comunque nei limiti previsti dai precedenti commi 3 e 3-bis, il regime speciale per lavoratori impatriati si applica a partire dal periodo d'imposta successivo alla rinuncia».

  2. Per i lavoratori autonomi che usufruiscono del regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ovvero del regime di incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il calcolo dei contributi previdenziali è effettuato al netto dei benefici previsti dai due citati regimi fiscali agevolati.