Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di giustizia)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019 sono prorogate fino al 31 dicembre 2028. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 31 dicembre 2028.