stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.016. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2023  [ apri ]
4.016.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Differimento dei termini in materia di riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, primo periodo, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2024»;

   b) al comma 10:

    1) al primo periodo, e ovunque ricorrano, le parole: «entro il 16 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024»;

    2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»;

    3) al terzo periodo, le parole: «a decorrere dal 17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 17 dicembre 2024»;

   c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2024».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2023 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ident. 4.014.4.015.