stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.010. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2023  [ apri ]
4.010.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disciplina transitoria dei termini per l'affrancamento dell'avviamento)

  1. In parziale deroga alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si prevede che, per le operazioni effettuate dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, i contribuenti possano assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter, introdotto nell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'aliquota del 16 per cento, versando in un'unica soluzione l'importo dovuto entro il termine del 15 novembre 2023, prevedendo che la deduzione di cui all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa possa essere effettuata in misura non superiore ad un quinto, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui avviene il versamento dell'imposta sostitutiva.

ident. 4.08.4.09.