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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.41. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2023  [ apri ]
3.41.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Nelle more della predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2019, da svolgere nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente all'impianto di Taranto della Società ILVA S.p.A., l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, è sospesa.
  6-ter. Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui al comma 6-bis l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.