Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Fino al 31 dicembre 2024, i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici provvedono, su domanda, all'iscrizione alla sezione A – settore Fisica e alla sezione B – settore Fisica, di coloro che hanno conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle C e D allegate al decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2018, e che dimostrino di possedere uno dei seguenti requisiti:
a) di svolgere da almeno cinque anni attività di professore universitario di ruolo o aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali;
b) di svolgere da o aver svolto per almeno cinque anni attività di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di fisico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità;
c) di svolgere da almeno cinque anni attività come dirigenti o dipendenti pubblici o privati nel profilo professionale di fisico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti;
d) di avere svolto da almeno cinque anni l'attività di esperto qualificato con relativa iscrizione all'elenco ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
e) aver conseguito la specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria;
f) di aver svolto da almeno cinque anni attività nel profilo professionale di fisico in regime libero-professionale.
6-ter. All'articolo 6 del decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2018, il comma 5 è abrogato.