Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) provvede alla definizione di un programma di accesso precoce per i farmaci individuati dall'Agenzia europea per i medicinali come eleggibili per una valutazione accelerata, orfani o destinati a patologie per cui non siano disponibili alternative terapeutiche, first in class e best in class.
5-ter. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31, comma 3, le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito istituzionale dell'AIFA»;
b) all'articolo 38, comma 2-bis, al primo e terzo periodo le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito istituzionale dell'AIFA»;
c) all'articolo 38, comma 5, al terzo periodo, le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito istituzionale dell'AIFA»;
d) all'articolo 97, comma 1, le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito istituzionale dell'AIFA»;
e) all'articolo 145, comma 1, le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito istituzionale dell'AIFA»;
f) all'articolo 146, comma 3, le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito istituzionale dell'AIFA».