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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.14. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2023  [ apri ]
3.14.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il primo periodo del comma 2-quater è sostituito dal seguente: «Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati definiti con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2023, n. 288, e di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, coerentemente con la domanda storica.».