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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.06. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2023  [ apri ]
3.06.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga dei termini in materia di economia circolare)

  1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione 2, Componente 1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

   a) il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), e all'articolo 185-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;

   b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli articoli 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del Titolo III-bis della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 1° dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ferme restando le quantità massime fissate dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 269 del 17 novembre 2005.

  2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.
  3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.