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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.025. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2023  [ apri ]
3.025.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia sanitaria)

  1. Al fine di sostenere il finanziamento della ricerca in favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «dieci per cento» sono sostituite con dalle seguenti: «trenta per cento»;

   b) le parole: «70.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.