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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.024. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2023  [ apri ]
3.024.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia sanitaria)

  1. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016 n. 167, le risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della medesima legge sono vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, per l'attuazione dei programmi di screening neonatale.
  2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6 della legge 19 agosto 2016, n. 167.
  3. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 2, con il medesimo decreto, il Ministro della Salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attribuisce all'Istituto superiore di sanità (ISS), che si avvarrà per lo scopo della collaborazione del Centro di coordinamento degli screening neonatali, il compito di svolgere l'attività di monitoraggio e raccolta dei dati, provenienti dalle regioni, sull'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 167, sull'efficacia degli stessi e sulla corretta gestione delle risorse di cui al comma. L'Istituto superiore di sanità (ISS) pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati acquisiti dalle regioni.