Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia sanitaria)
1. All'articolo 9 della legge 10 novembre 2021, n. 175, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Per la realizzazione degli obiettivi e degli interventi pertinenti nel settore delle malattie rare, di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
4-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il primo febbraio di ogni anno, sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 4 e di assegnazione delle risorse alle amministrazioni interessate.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.