Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Semplificazioni urgenti in materia di spettacolo dal vivo)
1.Al fine di semplificare e razionalizzare le attività connesse agli spettacoli dal vivo, a decorrere dal 1° luglio 2023 i commi 545-bis, 545-ter, 545-quater e 545-quinquies dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati.
2.All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: «al fine di» fino a: «31 dicembre 2023» sono soppresse;
b) le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 partecipanti»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i casi in cui sussistano vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario ottenere il nulla osta previsto dagli organi periferici del Ministero della cultura, da accludere alla certificazione di inizio attività di cui al presente comma.».