Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifiche alla disciplina dei corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine)
1. All'articolo 23, comma 4-ter, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso» sono sostituite dalle seguenti: «semplificate previste dall'articolo 27, commi 1-ter e 1-quater, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 22, commi 5.01 e 6-bis.».