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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.03. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2023  [ apri ]
12.03.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifica all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di delega delle operazioni di vendita)

  1. All'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, il dodicesimo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei Tribunali ricompresi nel distretto di Corte d'appello».