Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifica all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di delega delle operazioni di vendita)
1. All'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, il dodicesimo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei Tribunali ricompresi nel distretto di Corte d'appello».