Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Riproduzione di carte-valori postali a scopo commerciale)
1. L'utilizzazione per finalità commerciali dell'immagine da parte di terzi delle carte-valori postali è vietata.
2. Ove non sia lesivo delle Istituzioni della Repubblica, dell'immagine del soggetto rappresentato o dei valori culturali, sociali ed etici espressi, il Ministero delle Imprese e del made in Italy, in qualità di autorità emittente e titolare esclusivo dei diritti, può concedere l'utilizzo dell'immagine a terzi.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i presupposti, le condizioni e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione, nonché la tariffa per la concessione dei diritti di utilizzo.