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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.09. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2023  [ apri ]
11.09.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riproduzione di carte-valori postali a scopo commerciale)

  1. L'utilizzazione per finalità commerciali dell'immagine da parte di terzi delle carte-valori postali è vietata.
  2. Ove non sia lesivo delle Istituzioni della Repubblica, dell'immagine del soggetto rappresentato o dei valori culturali, sociali ed etici espressi, il Ministero delle Imprese e del made in Italy, in qualità di autorità emittente e titolare esclusivo dei diritti, può concedere l'utilizzo dell'immagine a terzi.
  3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i presupposti, le condizioni e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione, nonché la tariffa per la concessione dei diritti di utilizzo.