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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.07. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2023  [ apri ]
11.07.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza psicologica psicoterapica e per la promozione del benessere psicologico nella scuola)

  1. All'articolo 1-quater, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole «5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti «25 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024».
  2. In relazione alla necessità di potenziare il benessere psicologico nel sistema scuola con attività a favore degli studenti e famiglie, del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, all'abbandono scolastico, al supporto alle attività di orientamento, alla prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita, è istituito un servizio di consulenza psicologica nella scuola per le cui finalità è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni a decorrere dall'anno 2024. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, con proprio decreto stabilisce il funzionamento del servizio e la ripartizione delle risorse.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e a 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2014, n. 190.