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Legislatura XIX

Proposta emendativa 10.05. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2023  [ apri ]
10.05.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di personale docente dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-ter, dopo le parole: «per titoli», sono aggiunte le seguenti: «prioritariamente ad una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale» e le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023»;

   b) dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:

   «4-quater. Prioritariamente alle selezioni pubbliche per titoli ed esami, la procedura concorsuale riservata straordinaria per soli titoli ed esame orale di cui al comma 4-ter dovrà essere necessariamente bandita da ogni Istituzione e per ogni settore artistico-disciplinare ed è destinata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM statali, che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di Istituto e che abbiano maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle Istituzioni predette nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e che siano nell'anno accademico 2022/2023 in servizio nell'Istituzione che ha bandito la procedura concorsuale “riservata straordinaria per soli titoli ed esame orale” alla data di promulgazione della presente legge. Ai fini dell'accertamento dei requisiti relativi ai tre anni accademici di insegnamento, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica Istituzione e per un solo settore disciplinare; qualora il candidato abbia prestato servizio nell'arco dei tre anni in settori disciplinari differenti può partecipare solo per una disciplina per la quale abbia maturato almeno un'annualità. La domanda va inoltrata presso l'Istituzione accademica in cui ha prestato l'ultimo anno di servizio con contratto a tempo determinato.
   4-quinquies. Le graduatorie di merito di ciascuna Istituzione comprenderanno tutti coloro che hanno proposto istanza di partecipazione e sarà predisposta sulla base dei titoli di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica (una lezione simulata per dimostrare la capacità di insegnamento della disciplina per la quale si concorre). La Commissione preposta alla valutazione dei titoli di servizio e della prova orale è nominata con decreto del Direttore dell'Istituzione che bandisce la procedura concorsuale ed è costituita da non meno di tre componenti di cui, di norma, almeno un docente di ruolo del settore disciplinare per cui è bandito il concorso. La prova orale, che verrà svolta entro la prima decade di ottobre 2023, non prevede una votazione minima e ad essa è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. A seguito del superamento della prova orale ogni Istituzione stilerà la graduatoria di merito e ogni docente sarà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo nella medesima Istituzione accademica presso cui ha prestato l'ultimo anno di servizio con contratto a tempo determinato.
   4-sexies. Le graduatorie di ciascuna Istituzione avranno una validità quinquennale a decorrere dalla data di approvazione e saranno ritenute valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale docente dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali. Nell'eventualità che una Istituzione accademica esaurisca la propria graduatoria prima della fine del quinquennio potrà attingere dalle graduatorie degli istituti più vicini. Qualora un candidato sia inserito, previo superamento della procedura concorsuale riservata straordinaria per soli titoli ed esame orale, nella graduatoria di una Istituzione nella quale non vi siano cattedre disponibili, egli ha facoltà di chiedere lo spostamento in una graduatoria di altra Istituzione limitatamente allo stesso settore disciplinare. Il tal caso il candidato potrà essere inserito in subordine agli aspiranti già presenti nella graduatoria dell'istituzione scelta dal candidato stesso».