Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione)
1. All'articolo 35-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Gli accertamenti e l'irrogazione di sanzioni, a qualunque titolo disposti, da parte dell'amministrazione finanziaria, di concessionari di riscossione pubblica ovvero dell'Istituto nazionale della Previdenza Sociale sono efficaci esclusivamente nei confronti dell'azienda sequestrata o confiscata e del proposto e non producono effetti nei confronti dell'amministratore giudiziario o del legale rappresentante nominato dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto legislativo. Le medesime disposizioni si applicano ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, a qualsiasi titolo, svolgono l'incarico di ausiliario del giudice.»