Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di amministratore giudiziario nella pubblica amministrazione)
1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'amministratore giudiziario e l'autorità giudiziaria procedente non assumono mai la titolarità effettiva dei beni oggetto di misura che, sino alla confisca definitiva, rimane ad ogni effetto di legge del proposto o del terzo di cui all'articolo 23, comma 2 del presente decreto legislativo. Le medesime disposizioni si applicano ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, a qualsiasi titolo, svolgono l'incarico di ausiliario del giudice.»