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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.04. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2023  [ apri ]
1.04.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta)

  1. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale dei corpi permanenti dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento e Bolzano».
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 24 mila euro per l'anno 2023, 48 mila euro per l'anno 2024, 72 mila euro per gli anni 2025 e 2026, 70 mila euro per l'anno 2027, 118 mila euro per l'anno 2028 e 140 mila euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.