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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.03. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2023  [ apri ]
1.03.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Istituzione di nuovi tribunali amministrativi in sostituzione delle sezioni staccate)

  1. Le sezioni staccate di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aventi sede e circoscrizione territoriale come stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1975, n. 277 e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 552, sono Tribunali autonomi rispetto a quelli aventi sede nei rispettivi capoluoghi di regione ed assumono la denominazione di Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Brescia, di Parma, di Latina, di Pescara, di Salerno, di Lecce, di Reggio Calabria, di Catania.
  2. Il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale avente sede in una città capoluogo diversa dal capoluogo di regione assume la qualifica di Presidente di Tribunale Amministrativo Regionale.
  3. L'articolo 6, comma 4, della legge 27 aprile 1982, n. 186, è abrogato.
  4. L'articolo 47 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è abrogato.
  5. La ripartizione delle controversie tra Tribunali Amministrativi aventi sede nella medesima regione è regolata dagli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  6. All'articolo 15, comma 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186, le parole: «di presidente delle sezioni staccate e di quelle» sono soppresse.
  7. Al ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa, di cui alla Tabella A della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla voce «Presidenti di Tribunale amministrativo regionale» il numero: «24» è sostituito dal numero: «32»;

   b) alla voce «Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari» il numero: «423» è sostituito dal numero: «415».

  8. I Consiglieri di Tribunale Amministrativo Regionale che alla data di entrata in vigore della presente disposizione esercitano le funzioni di Presidente di Sezione Staccata acquisiscono la qualifica di Presidente di Tribunale Amministrativo Regionale.
  9. È abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente articolo.