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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.07. in Assemblea riferita al C. 1151-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/06/2023  [ apri ]
8.07.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Misure per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa)

  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa, riconosciute ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2013, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono impegnare i lavoratori percettori di sostegno al reddito per lo svolgimento, su base volontaria, delle attività di cui al comma 1, nei limiti dell'orario settimanale corrispondente alla differenza tra l'orario calcolato in base al precedente comma 4 e l'orario full time previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore, al fine di favorirne lo sviluppo di nuove competenze, considerate le gravi condizioni di recessione economica e di perdita occupazionale di rilevanza nazionale, con risvolti sulla politica industriale nazionale, che caratterizzano tali aree. Le convenzioni di cui al comma 2 dovranno prevedere la corresponsione, a favore dei lavoratori di cui al precedente capoverso, di una “indennità mensile di partecipazione” nella misura di euro 6 per ogni ora di effettiva attività svolta e, comunque, nel limite massimo di euro 150 mensili, per il periodo di attività. La indennità mensile di partecipazione potrà avere durata sino a mesi 6 e potrà essere prorogata, sussistendo le condizioni di copertura finanziaria, per un ulteriore periodo non superiore a mesi 6.».