Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1.
1. Per l'anno accademico 2023/2024, in relazione all'incremento dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 febbraio 2023, n. 76, il mantenimento del rapporto docenti-studenti è temporaneamente derogato dalle norme in essere qualora, per raggiungerlo, in particolare nelle università del Mezzogiorno, non sia garantito il corretto avvio dei corsi di laurea in medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, del corso di laurea di scienze infermieristiche o delle professioni sanitarie e i corsi triennali della stessa area.