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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.017. in Assemblea riferita al C. 1151-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/06/2023  [ apri ]
6.017.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Esecuzione opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati da fondi strutturali dell'Unione europea)

  1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, anche con riferimento alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prima del 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
  2. La stazione appaltante, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del 10 per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque, non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire.
  3. La stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori e procede al pagamento diretto ai subcontraenti del corrispettivo loro spettante per le forniture ed i servizi contabilizzati a piè d'opera.
  4. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

   a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

   b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

   c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

  5. Le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà, nel caso vi siano più soggetti garanti.
  6. Le garanzie definitive eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori, al pagamento delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito, da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono essere prestate dallo Stato sulla base di specifici indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformemente alle disposizioni attuative del PNRR e del PNC e previa ricognizione degli strumenti disponibili.
  7. Nell'atto di indirizzo di cui al comma 6, può stabilirsi l'adozione di misure di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato.