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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.01. in Assemblea riferita al C. 1151-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/06/2023  [ apri ]
6.01.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Modifiche agli articoli 6, 7, 8 e 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di competenza per la regolamentazione della circolazione in ambiti intercomunali, in tratti di strade non comunali e nelle piccole isole)

  2-bis. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6:

    1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Per le aree extraurbane di particolare rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica che rientrano nel territorio di più comuni contigui ovvero che comprendono anche tratti di strade non comunali, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela della salute, le facoltà di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, sentito il parere dell'ente proprietario della strada, dal prefetto competente d'intesa con l'unione di comuni o, ove non presente, da un comune o da un ente sovracomunale delegato dai comuni interessati.»;

    2) al comma 8, dopo le parole: «commi 1» è inserita la seguente: «, 2-bis»;

    3) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

   «12-bis. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma del comma 2-bis è soggetto alle sanzioni di cui al comma 12. Il controllo del rispetto delle limitazioni è demandato ai corpi di polizia municipale dei comuni interessati. Per l'accertamento delle violazioni e per la redazione della relativa documentazione è possibile ricorrere all'uso delle tecnologie digitali e a strumenti elettronici e fotografici per il rilevamento automatico delle stesse.».

   b) all'articolo 7:

    1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1 e 2,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis del presente articolo,»;

    2) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

   «12-bis. Per i tratti di strade non comunali che attraversano i centri abitati, i provvedimenti indicati all'articolo 6, comma 2-bis, sono di competenza dei comuni, in forma singola o associata, ai sensi del medesimo comma 2-bis nonché del comma 12-bis dello stesso articolo 6, sentito il parere dell'ente proprietario della strada.».

   c) all'articolo 8:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «la regione, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i comuni interessati, può, con proprio provvedimento»;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica che la delega concessa alle singole regioni ai sensi del comma 1 sia applicata con perizia, nel rispetto della normativa nazionale vigente.».

   d) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g-bis), dopo le parole: «accertamento delle violazioni di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «6, comma 12-bis,».