Sostituire i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater con i seguenti:
3-bis. La misura dell'indennizzo del 30 per cento stabilita dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata al 45 per cento. A tal fine l'indennizzo aggiuntivo è determinato sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 dello stesso articolo in relazione alle domande presentate entro i termini di legge. In caso di variazione del codice IBAN già fornito, l'avente diritto all'indennizzo comunica con modalità telematica per il tramite «Portale FIR», a pena di decadenza entro il 31 luglio 2023, il nuovo codice IBAN ai fini dell'accredito dell'indennizzo aggiuntivo. Entro il 31 ottobre 2023 i soggettivi previsti dall'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che abbiano presentato domanda entro i termini di legge, possono integrarla, anche ove già definita, al fine di sanare eventuali mancanze o errori, o comunque deficienze, onde accedere alle prestazioni di cui all'articolo 1, commi 496 e 497, della predetta legge.
3-ter. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3-quater. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «750.000 euro», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «1.000.000 euro».