Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1.
(Differimento dei termini in materia di riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, primo periodo, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2024»;
b) al comma 10:
1) al primo periodo, e ovunque ricorrano, le parole: «entro il 16 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024»;
2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»;
3) al terzo periodo, le parole: «a decorrere dal 17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 17 dicembre 2024»;
c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2024».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2023 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.