Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività all'interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo.
6-ter. Il Ministro della salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto entro da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione del comma 1.