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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.01. in Assemblea riferita al C. 1151-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/06/2023  [ apri ]
11.01.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

Art. 11.1.
(Fondo di solidarietà per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse – Bonus Mutui)

  1. In conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse per l'accesso al credito da parte delle famiglie, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo di solidarietà per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse – Bonus Mutui», di seguito denominato «Fondo».
  2. Il Fondo opera per le seguenti categorie di soggetti:

   a) mutuatario, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, che prima del 30 marzo 2023 ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione;

   b) mutuatario, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, che prima del 30 marzo 2023 ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, conseguente a contratti preliminari di compravendita o accordi aventi data certa sottoscritti in data antecedente al 30 settembre 2022;

   c) titolari dell'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che prima del 28 febbraio 2023 hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b).

  3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto un contributo a carattere straordinario per gli anni 2023 e 2024 per far fronte alla maggiore spesa conseguente all'aumento dei tassi di interesse sui mutui. Il contributo è erogabile fino alla misura del 30 per cento della maggiore quota di interessi dovuta in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, in ogni caso entro il limite massimo complessivo di 600 euro per ciascun beneficiario e, comunque, nel limite della dotazione finanziaria del Fondo. Per i nuovi mutui a tasso fisso di cui al comma 2, lettera b), la maggiorazione della quota di interessi è calcolata rispetto al tasso di interesse medio applicato al 30 marzo 2022.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel Fondo confluiscono:

   a) il maggior gettito derivante dal contributo di solidarietà a carico del settore bancario come determinato ai sensi dell'articolo 11-ter di cui al presente decreto;

   b) una quota, pari ad almeno il 10 per cento, delle eventuali maggiori entrate di natura tributaria non destinate ad altre finalità accertate al bilancio dello stato a decorrere dall'anno 2023;

   c) una quota, fino ad un importo massimo di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di eventuali residui di bilancio oggetto di riversamento al Ministero dell'economia e delle finanze, non destinati ad altre finalità sulla base di disposizioni vigenti e compatibili per l'iscrizione al Fondo.

  5. Ai fini dell'istituzione del Fondo, è assegnata una dotazione iniziale di 404 milioni di euro per l'anno 2023. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 11.2.
(Contributo di solidarietà del settore bancario per il contrasto dei rincari di interessi e commissioni)

  1. Al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, è istituito, per gli anni 2022 e 2023, un contributo a titolo di prelievo solidaristico temporaneo straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico delle banche con sede legale in Italia.
  2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 10 per cento dell'utile netto conseguito su interessi e commissioni relativi a operazioni e servizi prestati, almeno superiore a 500 milioni di euro.
  3. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2 conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo di solidarietà di cui al presente articolo, successivamente al 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al presente articolo omessi, in tutto o in parte, o non effettuati entro i termini di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo di solidarietà di cui al comma 1, e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
  9. Il gettito derivante dall'applicazione del presente articolo è destinato al Fondo di cui all'articolo 11-bis.
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza unificata ,di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 9.