Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di finanziamento delle attività dei patronati all'estero)
1. Ai fini del potenziamento delle attività di cui all'articolo 11 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è riconosciuto un contributo straordinario di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.