Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia previdenziale)
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il periodo di astensione obbligatoria o facoltativa, fuori dal rapporto di lavoro, è accreditato, a domanda, della lavoratrice o del lavoratore all'istituto previdenziale di appartenenza. La condizione dei cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro di cui al comma 2 deve intendersi assolta in qualsiasi gestione si verifichi.».