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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.20. in Assemblea riferita al C. 1151-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/06/2023  [ apri ]
4.20.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i beni immobili utilizzati a titolo oneroso acquisiti in proprietà da Regioni ed enti locali ai sensi dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è dovuto allo Stato un contributo pari al 30 per cento delle risorse nette derivanti dall'eventuale alienazione ai sensi del comma 10 del medesimo articolo. In applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali sono ridotte in misura pari al contributo spettante eventualmente rateizzabile in 10 anni. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato. Ai beni immobili alienati di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56-bis, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di applicazione del presente comma.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia fiscale e demaniale.