Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2023 con le seguenti: 30 giugno 2024. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 30 giugno 2024».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede ai sensi dell'articolo 64, comma 11, del decreto-legge di cui al comma 1.