Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca garantisce un monitoraggio costante sulla realizzazione delle residenze finanziate, tramite anche l'inclusione nella relazione annuale al Parlamento redatta dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari. Nella relazione si evidenzia il numero di posti letto assegnati sulla base di graduatorie del diritto allo studio e quelle assegnate sulla base di graduatorie di merito. Il Ministero, inoltre, provvederà a rendere pubblici i dati e ad aggiornarli costantemente.».