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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.58. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/06/2023  [ apri ]
4.58.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-bis. Il termine di cui al comma 134 dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e il termine di cui al comma 135, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono differiti al 30 settembre 2023.
  3-ter. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2023 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di cui al periodo precedente possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3-ter si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

I Relatori