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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.56. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/06/2023  [ apri ]
4.56.
(proposta di nuova formulazione)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga termini di interesse degli enti locali)

  1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2022 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'art. 13, comma 3, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  2. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies, d-sexies e d-octies, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE – Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 luglio 2023.