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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.036. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/06/2023  [ apri ]
4.036.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati con le modalità ordinarie)

  1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3-ter, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è sospesa fino al 31 dicembre 2023 e la notificazione di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 3-ter si esegue con le modalità ordinarie. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, per il soggetto notificante la notificazione si perfeziona al momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

I Relatori