Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Proroga disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati con le modalità ordinarie)
1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3-ter, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è sospesa fino al 31 dicembre 2023 e la notificazione di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 3-ter si esegue con le modalità ordinarie. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, per il soggetto notificante la notificazione si perfeziona al momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.