All'articolo aggiuntivo 7.027 del Governo, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Per consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il secondo periodo del comma 6 del medesimo articolo 22 della citata legge n. 240 del 2010 è soppresso. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.