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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.7.027.3. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/06/2023  [ apri ]
0.7.027.3.
irricevibile

  All'articolo aggiuntivo 7.027 del Governo, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Per consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il secondo periodo del comma 6 del medesimo articolo 22 della citata legge n. 240 del 2010 è soppresso. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

em. 7.027.