stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.12.010.43. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/06/2023  [ apri ]
0.12.010.43.
irricevibile

  All'articolo aggiuntivo 12.010, dopo il capoverso Art. 12-ter, aggiungere il seguente:

Art. 12-ter.1.
(Disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere finanziate con le risorse del PNRR e del PNC)

  1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC e di assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono adottate le seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:

   a) la società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

   b) l'appaltatore è esonerato dal prestare le garanzie di firma che sono oggetto di controgaranzia da parte di SACE S.p.A.;

   c) ferma restando, nei confronti dei subcontraenti, la responsabilità solidale degli operatori economici temporaneamente riuniti o consorziati e della società di esecuzione, le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà tra istituti di credito;

   d) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del dieci per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire;

   e) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori.

  2. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE S.p.A. è autorizzata ad avvalersi di imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e controgaranti del mercato, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  3. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-quater del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.
  4. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.

em. 12.010.