All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. A decorrere dal 1° luglio 2023, il comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è abrogato.