All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1-ter:
all'alinea, le parole: «nei confronti» sono sostituite con le seguenti: «e garanzie a favore»;
alla lettera a), dopo le parole: «i prenditori dei finanziamenti» sono aggiunte le seguenti: «e i soggetti garantiti»;
alla lettera b), dopo le parole: «l'erogazione dei finanziamenti» sono inserite le seguenti: «o la concessione delle garanzie»;
b) al comma 1-quater, dopo le parole: «Nel caso in cui il finanziamento» sono inserite le seguenti: «o la garanzia».