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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.12.010.35. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/06/2023  [ apri ]
0.12.010.35.
irricevibile

  All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

   «12-bis. Nelle more del perseguimento e dell'attuazione delle finalità previste dalla Riforma di cui al comma 1, allo scopo di porre con urgenza rimedio alle carenze dell'housing universitario, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 destinati a sostenere, per gli stessi anni, fermi restando gli altri requisiti di cui al predetto comma, le spese degli studenti fuori sede appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse di cui al precedente periodo, che tengano conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni. All'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

   b) il comma 13 è abrogato.

em. 12.010.