All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta o di mutamento della destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario è tenuto alla restituzione delle somme assegnate ai sensi del comma 3 e decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.».