All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Alla legge 14 novembre 2000, n. 338, articolo 1-bis, comma 5, le parole: «la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «che il 75 per cento della superficie fuori terra degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo è destinata».