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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.12.010.19. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1151

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/06/2023  [ apri ]
0.12.010.19.

  All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per l'anno 2023 sono sospesi gli effetti di cui alla verifica dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, per le Regioni che presentano un disavanzo al quarto trimestre riconducibile essenzialmente alle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome per la gestione dell'emergenza COVID-19, per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, nonché per le maggiori spese sostenute causa la particolare congiuntura economica nazionale e internazionale.
  3-ter: Al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario le Regioni devono predisporre un Piano Operativo di efficientamento del Servizio sanitario regionale attraverso specifica sottoscrizione di un accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione interessata, della durata massima di 10 anni.
  3-quater. Il disavanzo presentato per l'anno 2023 dalle singole regioni, deve essere imputato ad apposita voce del Patrimonio netto quali perdite portate a nuovo ed essere ripianto dalle Regioni e Province autonome nei dieci esercizi successivi di vigenza del Piano.

em. 12.010.