All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso Art. 12-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Il periodo di astensione obbligatoria o facoltativa, fuori dal rapporto di lavoro, è accreditato, a domanda, della lavoratrice o del lavoratore all'istituto previdenziale di appartenenza. La condizione dei cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro di cui al comma 2 deve intendersi assolta in qualsiasi gestione si verifichi»;
b) al capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda» sono soppresse.